La delibera comunale sull’arte di strada, attualmente in vigore a Roma. Come viene veramente attuata?

Pubblicato da Italo il

Questo è il testo della Delibera 24/2012 del Comune di Roma, votata in Campidoglio il 12 Aprile 2012.
Ma nei fatti come viene applicata la delibera?
I regolamenti attuativi della Polizia Locale sembrano andare in modo difforme da quanto espresso dal voto dell’Assemblea Capitolina, dando agli agenti un “potere di discrezionalità” che può facilmente diventare un vero e proprio abuso di potere.
Inviateci i vostri commenti per verificare se i nostri dubbi sono veri, oppure no…

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(in fondo alla pagina)

Si informa che il TAR Lazio ha annullato, con sentenza n. 5494/13, le seguenti parti della Delibera n.24 del 12 Aprile 2012 (Nuovo Regolamento per l’Arte di Strada):

art. 1  co.2, dove stabilisce che:
“gli spettacoli di cui al punto 2 non potranno essere eseguiti con strumenti a percussione di qualsiasi natura, né con strumenti o attrezzature che per loro natura comportino disturbo alla quiete pubblica quali, ad esempio, tromba, sassofono, piatti e , comunque, sempre senza utilizzo di impianti di amplificazione”;

art. 11 co.2. dove stabilisce che:
“nei casi di grave violazione della quiete pubblica per l’uso di amplificazioni è previsto il sequestro degli strumenti e amplificazione ad opera della Polizia di Roma Capitale”.

Protocollo RC n. 4173/11

Ecco la sentenza del TAR completa: https://www.buskersinrome.com/wp-content/uploads/2021/12/sentenza-TAR-annullamento-parti-delibera-24_2012.pdf

sentenza-TAR-annullamento-parti-delibera-24_2012

ROMA CAPITALE
Deliberazione n. 24





ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2012 VERBALE N. 29
Seduta Pubblica del 12 aprile 2012 Presidenza: POMARICI

L’anno duemiladodici, il giorno di giovedì dodici del mese di aprile, alle ore 10,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta dell’11 aprile, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,30 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 20 Consiglieri:

Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Cantiani Roberto, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Nanni Dario, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Tomaselli Edmondo, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo.

Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Belfronte Rocco, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.

2 – Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Siclari ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.
Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Gasperini Dino.
(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 101ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento, da parte della Giunta Capitolina, di alcune delle richieste formulate dai Municipi, nonché dall’approvazione di emendamenti da parte dell’Assemblea Capitolina:

101ª Proposta (Dec. G.C. del 27 luglio 2011 n. 81)

Approvazione Nuovo Regolamento per l’Arte di Strada. Abrogazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 3 aprile 2000.

   Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 3 aprile 2000 è stato approvato il Regolamento dell’Arte di Strada;      
   Che tale Regolamento, dopo una fase di sperimentazione di 12 mesi, è diventato definitivo, come previsto dall’art. 12 del Regolamento stesso;
   Che la regolamentazione citata, alla luce dell’esperienza di questi ultimi anni, necessita di essere aggiornata e quindi modificata, sia al fine di tutelare maggiormente la quiete pubblica, le performances artistiche e i luoghi in cui si svolgono le esibizioni, sia al fine di rendere più agevoli le procedure per l’esercizio dell’attività in questione;
   Che l’Amministrazione Capitolina si impegna a promuovere e favorire l’Arte di Strada anche attraverso specifiche manifestazioni, convegni, pubblicazioni e documentazioni, valorizzando al contempo i luoghi che offrono spiccate potenzialità artistiche quali, ad esempio, il Pincio, l’area pedonale a ridosso dell’Ara Pacis o altre aree al di fuori del Centro Storico;
   Che occorre, altresì, informare e preparare il personale dei competenti Uffici dell’Amministrazione Capitolina sulla presente regolamentazione, prevedendo a tal fine appositi incontri formativi con il personale che sarà preposto all’effettiva attuazione del regolamento medesimo;
   Che, pertanto, si ritiene necessario approvare un Nuovo Regolamento per l’Arte di Strada in sostituzione di quello attualmente vigente;
   Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
   Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i. (Statuto del Comune di Roma);
   Visto l’art. 16 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;

   Che in data 15 marzo 2011 il Direttore del Dipartimento Cultura ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 3proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore F.to: M. Defacqz”;

   Che la proposta, in data 9 agosto 2011, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;
   Che dai Municipi I, II, III, IV, VI, X, XVII e XIX non è pervenuto alcun parere;
   Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi VII, VIII, IX, XII e XX hanno espresso parere favorevole;
   Che i Consigli dei Municipi V, XIII, XV e XVI hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste di modifica e/o osservazioni:

Municipio V:

1. art. 2 ultimo paragrafo sostituire la parola “prossimità” con “a ridosso”;
2. art. 6 abolizione 2° paragrafo “nel caso in cui ecc..”;
3. art. 8 aggiungere “la richiesta va comunque presentata al competente Ufficio dell’Amministrazione Capitolina per i siti di cui all’allegato B e ai competenti Uffici Municipali per gli altri luoghi che rilasceranno ricevuta con l’indicazione della postazione e dell’orario assegnato”;
4. art. 9 dopo “cose e persone” aggiungere “se direttamente procurati dall’artista durante l’esibizione”;
5. art. 10 dopo “Amministrazione Capitolina” sostituire la parola “potrà” con “dovrà”;
6. ai criteri generali eliminare il 3° paragrafo.

Municipio XIII: con l’indicazione delle aree ubicate sul territorio del Municipio Roma XIII, sulle quali prevedere le manifestazioni degli “Artisti di Strada” appresso indicate:
1. Piazza dei Ravennati – Ostia Lido;
2. Piazza Anco Marzio – Ostia Lido;
3. Via delle Baleniere – angolo Corso Duca di Genova – Ostia Lido;
4. Piazza Tor San Michele – Ostia Lido;
5. Stazione Lido Centro;
6. Piazza Eschilo – Axa 7;
7. Borgo di Ostia Antica;
8. Piazza Capelvenere – Acilia;
9. Piazza Orazio Vecchi – Infernetto;
10. Via di Casalpalocco (Vecchio Centro Commerciale) – Casal Palocco;
11. Piazza S. Leonardo da Porto Maurizio (lato chiesa);
12. Piazza S. Pier Damiani – Casal Bernocchi.

Municipio XV:

1. all’art. 6, comma 1, del Regolamento al capoverso che inizia dal 1° aprile al 30 settembre – “dalle ore 16,00 alle ore 23,00” sostituire con “dalle ore 16,00 alle ore 24,00”;
2. all’art. 1 – ultimo capoverso del Regolamento dell’“Arte di Strada” eliminare “esoterici” tra le figure riconosciute come “Artisti di Strada”.

Municipio XVI:

1. art. 2, 3° comma: dopo le parole “emissioni sonore” eliminare “anche limitate”, visto che c’è la distinzione con quelle più rumorose;
2. art. 3: cassare da dopo “sopravvenute” le parole “esigenze di ordine pubblico o per altre”;
3. si propone di indicare in modo meno puntuale le figure professionali relative alle arti di strada per evitare di dover modificare la deliberazione solo su questo punto;
4. art. 7: dopo “di qualsiasi natura” cassare “né assumere atteggiamenti, gestuali o verbali, di petulanza o insistenza”, visto che questo dovrebbe essere perseguito in altro modo;
5. art. 11: cassare in quanto la sanzione appare sproporzionata rispetto all’espressione artistica;

Che il Consiglio del Municipio XI ha espresso parere contrario;
Che il Consiglio del Municipio XVIII ha espresso parere favorevole con la seguente richiesta:

– dopo l’art. 11 aggiungere la seguente espressione: “Il Regolamento ha un percorso di prova di 11 mesi, dove si potranno apportare eventuali correzioni al miglioramento”;

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 26 ottobre 2011, in merito alle richieste dei Municipi V, XIII, XV e XVI ha rappresentato quanto segue:

Municipio V:
1. la richiesta non viene accolta in quanto è necessario garantire un idoneo isolamento per la concentrazione dei fedeli nell’espressione della fede;
2. la richiesta viene accolta;
3. la richiesta viene accolta;
4. la richiesta viene accolta;
5. la richiesta viene accolta;
6. la richiesta non viene accolta in quanto è necessario garantire un idoneo isolamento per la concentrazione dei fedeli nell’espressione della fede.

Municipio XIII:
– la richiesta viene accolta.

Municipio XV:
1. la richiesta non viene accolta in quanto è necessario garantire le giuste condizioni per il riposo notturno a tutti gli abitanti dei quartieri interessati dalle manifestazioni;
2. la richiesta viene accolta.

Municipio XVI:
1. la richiesta viene accolta;
2. la richiesta viene accolta;
3. la richiesta non viene accolta in quanto è necessario inquadrare in maniera puntuale le figure degli artisti destinatari del Regolamento;
4. la richiesta non viene accolta in quanto incoerente con l’obiettivo del presente Regolamento volto a contemperare il diritto di espressione dell’artista con il diritto di tutela dello spettatore;
5. la richiesta non viene accolta in quanto la sanzione è parametrata all’ipotetico danno;

Che la Giunta Capitolina nella seduta del 22 febbraio 2012, in merito alla richiesta del Municipio XVIII, ha rappresentato quanto segue:

– la richiesta non viene accolta in quanto non si ritiene opportuno un percorso di prova, considerato che il presente Regolamento aggiorna e modifica il precedente Regolamento dell’aprile 2000 alla luce dell’esperienza di applicazione dal 2000 ad oggi;

Atteso che la VI Commissione, nella seduta del 20 settembre 2011, ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta;
Che la X Commissione, nella seduta del 17 novembre 2011, ha espresso a maggioranza parere favorevole;
Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; Per i motivi esposti in narrativa

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 3 aprile 2000 e di approvare il Nuovo Regolamento dell’Arte di Strada secondo il testo di seguito riportato, comprensivo degli allegati A e B, che formano parte integrante della presente deliberazione.

REGOLAMENTO PER L’ARTE DI STRADA

ARTICOLO 1

Roma Capitale riconosce l’Arte di Strada quale manifestazione culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, con i requisiti e secondo la normativa vigente. Si distinguono gli spettacoli di Arte di Strada in diverse tipologie, secondo le seguenti principali scriminanti:

1) spettacoli con particolare impatto sonoro e scenico (per gruppi superiori a cinque artisti o con impianti di amplificazione particolarmente potenti o con scenografie di grandezza superiore ad un mq.), i quali necessitano di spazi pubblici all’uopo individuati dai Municipi, a cui dovrà essere inoltrata la specifica richiesta, e di nulla-osta rilasciato dai competenti Uffici Capitolini;

2) spettacoli privi di emissioni sonore o con emissioni sonore limitate, da svolgersi con modalità:

– “a cerchio”: con il pubblico disposto in cerchio;
– “a passaggio”: con il pubblico in movimento;
– cd. “posteggiatori”, ovvero coloro che si esibiscono in prossimità degli spazi esterni a disposizione di ristoranti, bar, ecc.

Gli spettacoli di cui al punto 2 non potranno essere eseguiti con strumenti a percussione di qualsiasi natura, né con altri strumenti o attrezzature che per loro natura comportino disturbo alla quiete pubblica quali, ad esempio, tromba, sassofono, piatti e, comunque, sempre senza utilizzo di impianti di amplificazione.  (Abolito dal TAR)

Le figure riconosciute come artisti di strada sono le seguenti: trampolieri, mangiatori di fuoco, acrobati, clown, cantanti, cantastorie, antipodisti, contorsionisti, illusionisti, giocolieri, saltimbanchi, mimi, suonatori, attori, burattinai, trovatori, madonnari, poeti, scultori di palloncini, fachiri, ballerini.

Attraverso il Registro degli artisti di strada predisposto dagli Uffici del Dipartimento Cultura, in collaborazione con i Vigili Urbani si potranno effettuare verifiche rispetto alla veridicità della specialità artistica rappresentata, in particolare per la categoria delle statue viventi.

ARTICOLO 2

L’Arte di Strada, fermo restando il possesso delle previste autorizzazioni, è esercitata liberamente sul territorio di Roma Capitale nei limiti del presente Regolamento e, comunque, in modo tale da non recare disturbo ai residenti e non ostacolare:

– le normali attività lavorative, commerciali e la libera circolazione veicolare e pedonale (ad esempio, strisce pedonali, carreggiate, marciapiedi, in prossimità di impianti semaforici con particolare riferimento per quelli di strade a scorrimento veloce);
– l’accesso alle abitazioni, locali ed immobili;
– lo svolgimento di altri eventi o manifestazioni già autorizzati in particolare, durante la manifestazione istituzionale del Carnevale Romano e per tutta la sua durata, sarà proibita l’attività nelle piazze e lungo i percorsi della manifestazione.

L’esibizione artistica non dovrà essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.

Non è consentito effettuare spettacoli con emissioni sonore:
– a ridosso di luoghi di culto durante il periodo di apertura e comunque entro i 10 m. dal sagrato;
– a ridosso di scuole in corso di attività e ospedali;
– a ridosso di beni artistici e culturali;
– nei vicoli e nelle vie aventi larghezza inferiore a metri 5;
– in caso di presenza accertata di persona in “articulo mortis”.

Gli artisti di strada si potranno esibire nei pressi degli impianti semaforici a patto che non scendano dal marciapiede così come regolato per quanto riguarda i venditori di giornali quotidiani (Legge Regionale n. 4 del 14 gennaio 2005 art. 4 lettera e, così come stabilito anche dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 5/2010 art. 15).

ARTICOLO 3

Fermo restando quanto previsto all’art. 2, i singoli Municipi possono individuare spazi ritenuti non idonei per l’esercizio dell’Arte di Strada, comunicandolo agli Uffici del Delegato del Centro Storico e dell’Assessorato alle Politiche Culturali. Gli stessi Municipi possono, per sopravvenute ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l’esercizio dell’Arte di Strada anche in altri luoghi pubblici non ricompresi nella fattispecie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 4

Per quanto riguarda l’esercizio dell’Arte di Strada nel Centro Storico di Roma, si osservano le seguenti disposizioni:

– nelle aree individuate dall’allegato B del presente Regolamento, l’attività artistica potrà svolgersi esclusivamente all’interno delle postazioni individuate nelle schede di cui al predetto allegato;
– tali postazioni potranno essere impegnate per gli spettacoli privi di qualsiasi elemento di occupazione di suolo pubblico di cui all’art. 1, punto 2, dagli artisti per un tempo massimo di 2 ore per ciascuna fascia oraria, come individuate al successivo art. 6, nell’arco dell’intera giornata;
– in tutte le altre strade o piazze per le quali non sono previste specifiche postazioni, l’esibizione per gli artisti di strada è complessivamente limitata a due ore nell’arco della stessa fascia oraria, antimeridiana e pomeridiana, e ad un solo luogo di esibizione nell’ambito del medesimo sito, anche se ad esibirsi siano artisti differenti e la successione degli stessi non sia continuativa;
– nelle postazioni di spettacolo individuate dalle schede di cui all’allegato B del presente Regolamento, è consentito impegnare uno spazio scenico circolare con raggio definito nella medesima scheda tecnica, che prevede, altresì, l’indicazione circa l’impegno delle postazioni in termini di turnazione;
– le suddette postazioni non potranno essere impegnate contemporaneamente e non si potranno utilizzare, nell’esercizio dell’attività artistica, attrezzature foniche di alcun genere, né amplificatori ovvero diffusori acustici né strumenti alimentati da corrente o a batteria incorporata allo strumento stesso;
– le attrezzature, i materiali e le strutture necessarie per lo svolgimento dell’Arte di Strada, al di fuori delle postazioni di cui all’allegato B, non dovranno occupare in ogni caso uno spazio superiore a un metro quadrato per ogni artista.

Per quanto riguarda il Municipio Roma XIII, le manifestazioni degli artisti di strada saranno previste solo nelle seguenti aree:

1. Piazza dei Ravennati – Ostia Lido;
2. Piazza Anco Marzio – Ostia Lido;
3. Via delle Baleniere – angolo Corso Duca di Genova – Ostia Lido;
4. Piazza Tor San Michele – Ostia Lido;
5. Stazione Lido Centro;
6. Piazza Eschilo – Axa 7;
7. Borgo di Ostia Antica;
8. Piazza Capelvenere – Acilia;
9. Piazza Orazio Vecchi – Infernetto;
10. Via di Casalpalocco (Vecchio Centro Commerciale) – Casal Palocco;
11. Piazza S. Leonardo da Porto Maurizio (lato chiesa);
12. Piazza S. Pier Damiani – Casal Bernocchi.

ARTICOLO 5

Gli spettacoli artistici non possono coinvolgere minori – fatto salvo il coinvolgimento di volontari dal pubblico accompagnati da un adulto, e minori autorizzati dalle autorità competenti.
Gli spettacoli artistici non possono, inoltre, coinvolgere animali vivi o imbalsamati, tranne che per il Carnevale Romano o le altre manifestazioni istituzionali o su specifica richiesta.

In caso di utilizzo di fuoco durante la performance, l’artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico; in caso lo spettacolo preveda più di 2 artisti impegnati nell’uso di fiamme libere, effetti pirici e oggetti infuocati, la compagnia dovrà garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore.

L’artista, al termine della sua performance, si deve assicurare che la pavimentazione non sia resa scivolosa dai residui incombusti e procedere alla pulizia in caso di presenza di residui.

Per l’esercizio di tecniche di disegno e pittura (ad esempio “madonnari”), devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non danneggiano il sito in cui si svolge l’esercizio medesimo, ovvero persone e cose, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di decoro urbano.

L’attività potrà essere svolta unicamente con l’utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni o preferibilmente con teli amovibili. E’ comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.

Per l’esercizio della tecnica dello spray painting, devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche, pena l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 11.

ARTICOLO 6

Le fasce orarie entro le quali possono svolgersi le esibizioni artistiche, per un massimo di 2 ore complessive dall’inizio della rappresentazione artistica e per ogni fascia, nel rispetto della normativa afferente all’ordine e sicurezza pubblica, all’inquinamento acustico, alla viabilità e circolazione stradale ed al mantenimento della quiete pubblica, sono le seguenti:

– dal 1° ottobre al 31 maggio;

–dalle ore 10,00 alle ore 13,00; –dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

–dal 1° giugno al 30 settembre:

–dalle ore 10,00 alle ore 13,00; –dalle ore 16,00 alle ore 22,00;

–per quanto riguarda la categoria degli esoterici la fascia oraria prevista è dalle “ore 16 alle ore 20” e “dalle ore 20 alle ore 24”.

I Municipi ed i competenti Uffici dell’Amministrazione Capitolina, in caso di particolari situazioni per le quali si reputa necessario limitare il periodo di esecuzione dell’attività artistica con emissioni sonore, possono stabilire procedure di turnazione, all’interno delle suddette fasce orarie, in modo da ridurre temporalmente l’esibizione stessa.

Nel caso in cui più artisti vogliano esibirsi nel medesimo luogo, ogni singola esibizione non può protrarsi per oltre 45 minuti per gli spettacoli detti “a cerchio”, e non oltre 1 ora e 30 minuti per quelli “a passeggio”. Per i c.d. “posteggiatori”, inoltre, la durata massima della performance è di 15 minuti.

Le esibizioni degli artisti possono derogare agli orari stabiliti nel presente Regolamento se effettuate:

– all’interno di aree in cui si svolgono manifestazioni od eventi promossi o comunque già autorizzati dall’Amministrazione Capitolina, nel rispetto delle modalità e degli orari previsti per gli stessi;
–in luoghi per i quali è già prevista una disciplina oraria specifica (ad esempio, parchi, ville, fermate della metropolitana, ecc.) nel rispetto delle modalità degli orari previsti e non in sovrapposizione con il programma artistico delle manifestazioni.

ARTICOLO 7

L’Arte di Strada deve essere intesa esclusivamente quale attività creativa, prodotto dell’ingegno o d’invenzione. L’artista di strada deve praticare il proprio lavoro con decoro e dignità, e per la sua attività non potrà richiedere il pagamento di compensi di qualsiasi natura, né assumere atteggiamenti, gestuali o verbali, di petulanza o insistenza, essendo l’eventuale offerta economica da parte del pubblico libera.

ARTICOLO 8

L’occupazione di spazi da parte dell’artista di strada è sottratta alla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico ed al pagamento della Cosap, e non può protrarsi oltre il tempo necessario all’esibizione di cui agli artt. 4 e 6 del presente Regolamento.

La richiesta va comunque presentata al competente Ufficio dell’Amministrazione Capitolina per i siti di cui all’allegato B e ai competenti Uffici Municipali per gli altri luoghi che rilasceranno ricevuta con l’indicazione della postazione e dell’orario assegnato.

ARTICOLO 9

L’artista di strada risponde, per tutta la durata della sua esibizione e dell’occupazione dell’area, della pulizia dello spazio utilizzato e di eventuali danneggiamenti a luoghi, cose e persone se direttamente procurati dall’artista durante l’esibizione.

ARTICOLO 10

I competenti Uffici dei Municipi potranno gestire la turnazione degli spettacoli nelle piazze e nelle strade di cui al presente Regolamento anche mediante sistemi informatizzati che consentano la relativa prenotazione da parte degli artisti di strada, nonché attraverso gli Info Points esistenti. Il solo Municipio I, in caso di necessità, potrà avvalersi della collaborazione del competente Ufficio dell’Amministrazione Capitolina.

Nelle more della realizzazione del sistema informatizzato, la comunicazione da parte dell’artista di strada della volontà di utilizzo della postazione, dovrà essere inviata al Gruppo della Polizia di Roma Capitale competente per territorio con protocollo di ricezione al fine di poter controllare il rispetto dei tempi e al fine di poter garantire la turnazione nell’ambito delle due ore previste con almeno tre giorni di anticipo rispetto all’esibizione.

Pari comunicazione dovrà essere inviata anche per le altre strade e piazze con le stesse modalità indicate.

Detto Ufficio avrà cura di monitorare in tempo reale tutte le problematiche che potranno emergere in fase di applicazione del presente Regolamento, in modo da rendere possibile il costante miglioramento delle modalità di controllo e gestione delle prestazioni degli artisti di strada.

Tale attività di monitoraggio ed implementazione dovrà essere realizzata di concerto con le organizzazioni rappresentative (riconosciute) dell’Arte di Strada.

ARTICOLO 11

L’inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta l’applicazione, da parte dei competenti organi di vigilanza ed accertamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura minima pari a Euro 100,00 (cento) e massima pari a Euro 1.000,00 (mille).

Nei casi di grave violazione della quiete pubblica per l’uso di amplificazioni è previsto il sequestro degli strumenti e amplificazione ad opera della Polizia Roma Capitale. (Abolito dal TAR)

ARTICOLO 12

E’ riconosciuto il diritto e la partecipazione degli Artisti di Strada alle feste tradizionali romane (come ad esempio la Festa della Befana di Piazza Navona, la Festa de’ Noantri, la Festa dei Santi Pietro e Paolo e la Sagra della Tellina) previa informativa agli organizzatori, con esclusione del Carnevale Romano.

ARTICOLO 13

Per la categoria degli esoterici la presenza viene prevista in via non esclusiva rispetto alle altre categorie di artisti di strada nelle aree di Corsia Agonale, Tor Millina, Pincio, Piazza Augusto Imperatore, Campo de’ Fiori, Largo dei Calcarari, Castel Sant’Angelo, Piazza Trilussa. Entro 30 giorni verrà definito il numero esatto delle postazioni da parte della Giunta Capitolina.

ALLEGATO A MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DEGLI ARTISTI DI STRADA ALL’INTERNO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Criteri generali di posizionamento degli artisti di strada:

A. Strade La localizzazione sul marciapiede è destinata prevalentemente all’esercizio di attività artistiche che non implicano la sosta o l’assembramento di spettatori.

Il posizionamento è consentito a condizione che non siano ostacolate le attività presenti ed, in particolare, l’accesso agli esercizi commerciali e la libera visibilità e transitabilità dell’area antistante le vetrine. Analogamente, dovrà sempre essere lasciato libero l’accesso agli edifici o alle abitazioni.

Al fine di non interferire con le funzioni religiose, è vietato il posizionamento sul sagrato di chiese o a ridosso di luoghi di culto.

Per ragioni di sicurezza, in presenza di carreggiate destinate al traffico veicolare, il posizionamento sul marciapiede dovrà essere adiacente ai muri dei fabbricati.

Non è consentito il posizionamento di attività artistiche che prevedano emissioni sonore, anche limitate, in corrispondenza di abitazioni poste a mezzanino.

Al fine di garantire la normale circolazione pedonale, le esibizioni potranno avvenire solo su marciapiedi di ampiezza tale da riservare, oltre allo spazio occupato dall’artista, un passaggio libero di almeno 2 metri (in analogia a quanto stabilito dal Codice della Strada in merito alle occupazioni di suolo pubblico su marciapiede).

I singoli Municipi riporteranno in un apposito elenco le strade in cui, per specifiche ragioni di tutela o sicurezza pubblica, non è consentito l’esercizio dell’Arte di Strada.

B. Piazze storiche, isole pedonali e luoghi d’incontro

Il posizionamento in tali luoghi è destinato, in particolare, ad artisti che effettuano esibizioni che prevedono una disposizione “a cerchio” del pubblico, con concentrazione di spettatori tale da dover rispettare una distanza di sicurezza dalle emergenze monumentali (in particolare per le zone del Centro Storico e per le aree vincolate ai sensi del codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004), sia in relazione alla posizione dell’artista, sia in considerazione dell’assembramento degli spettatori.

In ogni caso, qualsiasi sia la tipologia di esibizione, la distanza minima dell’artista dalle emergenze monumentali non dovrà essere inferiore a metri 10.

Le piazze storiche o gli spazi ove per specifiche ragioni di tutela o sicurezza non è consentito l’esercizio dell’arte di strada, saranno riportate in apposito elenco, predisposto dai Municipi d’intesa con la Sovrintendenza Capitolina, il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde e, per le aree vincolate, con le Soprintendenze Statali.

C. Ville e Parchi Pubblici

All’interno di tali luoghi l’attività è consentita nel rispetto degli orari di apertura e chiusura già prefissati.

Il posizionamento dell’artista non potrà avvenire su aiuole, aree trattate a giardino o aree verdi in genere, ma esclusivamente su aree pavimentate o trattate a brecciolino.

Il posizionamento dovrà essere sempre a distanza di sicurezza da emergenze archeologiche, monumentali, paesaggistiche, ecc., con una distanza di sicurezza non inferiore a 10 metri.

Particolari luoghi all’interno di Ville o Parchi Pubblici espressamente vietati saranno indicati in apposito elenco pubblico.

Nelle Ville e nei Parchi Pubblici, nel rispetto della Carta dei Giardini Storici o “Carta di Firenze” redatta dal Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS-FILA, sono autorizzate le attività artistiche a basso impatto acustico senza amplificazione.

D. Stazioni ferroviarie – di pullman, Gallerie, sottopassi pedonali

All’interno di tali luoghi l’esercizio dell’Arte di Strada potrà avvenire esclusivamente nel rispetto degli orari di apertura e chiusura degli stessi.

(seguono le mappe delle postazioni)






Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli, 2 contrari e l’astensione dei Consiglieri Azuni, Coratti, Ferrari, Marroni, Panecaldo, Pelonzi, Policastro, Quadrana e Zambelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: Alzetta, Angelini, Azuni, Belfronte, Berruti, Cantiani, Casciani, Cianciulli, Ciardi, Cochi, Coratti, De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masino, Mennuni, Mollicone, Naccari, Onorato, Orsi, Ozzimo, Panecaldo, Pelonzi, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rocca, Santori, Todini, Tomaselli, Tredicine, Vannini Scatoli, Vigna, Voltaggio e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 24. (O M I S S I S)

IL PRESIDENTE M. POMARICIIL VICE SEGRETARIO GENERALE L. MAGGIO

Com’era invece la precedente delibera del 2000 cancellata da questa del 2012?
Eccola qui di seguito:

Delibera-68-Arte-Di-Strada





3 commenti

Italo · Dicembre 13, 2018 alle 10:01 am

In base al regolamento in questione, in teoria l’artista fa richiesta di esibirsi in una determinata area, ovvero può “prenotarsi” nella turnazione degli artisti (Art. 10 della delibera). Si pone un limite di 2 ore per fascia oraria nella medesima postazione. In realtà non esiste un’attuazione certa della delibera, anzi le “regole” cambiano in continuazione, secondo probabilmente disposizioni interne agli uffici della Polizia Urbana che non sono visibili online. Per cui sulla ricevuta rilasciata dall’ufficio di protocollo dei VVUU c’è scritto: “La presente comunicazione non costituisce titolo autorizzativo”, e quindi che cos’è???

Emanuele · Dicembre 13, 2018 alle 11:58 am

Era settembre, quando l’uva ecc. ecc., e suonavo in piazza Navona con regolare (più o meno) comunicazione del primo municipio.
Dico più o meno perché avevo un “permesso” (che permesso non è) per esibizione a cerchio.
Ma è colpa mia se sono così pippa che la gente non si ferma a cerchio per ascoltare?
Quindi da sempre, nella stessa postazione assegnata, mi sono voltato di 180 gradi ( sempre meglio che a 90 gradi) e ho suonato per i clienti seduti ai tavolini di un ristorante, in verità riscuotendo molti apprezzamenti positivi anche da parte del ristoratore.
Questo preambolo dovrebbe servire già a capire che questo regolamento ha molte pecche, è inattuabile alla lettera.
Comunque, torniamo ai fatti:
Si avvicina un vigile e mi dice che esibirsi con amplificatori non è consentito dalla delibera 24 in vigore dal 2012.
Io non volendo entrare in polemica faccio il vago, e dico che non ne sapevo nulla, e che comunque uso una leggera amplificazione perché la chitarra classica altrimenti all’aperto non si sentirebbe a distanza di 2 metri.
Allora molto gentilmente lui risponde che con il mio moderato volume tuttavia non arreco disturbo, e che da parte loro non avrò mai problemi.
Mi lascia proseguire, saluta e se ne va.
Tutt’altra faccenda è il ricorso al Tar con sentenza 5494/13.

massimo · Dicembre 18, 2018 alle 6:52 pm

A piazza di pietra i vigili fanno stare una statua, nel caso in particolare un fachiro, dalle 11 alle 17 tutti i giorni e lo fanno stare nella postazione.
Sulla delibera 24 è esplicitamente scritto che le postazioni sono riservate a chi fa spettacolo a cerchio: mimi, attori, acrobati, musicisti etc etc. ovviamente non le statue.
Nessuno può quindi esibirsi a piazza di pietra per tutto il giorno, in inverno poi il buio arriva alle 16:30 e quindi in pratica la piazza è riservata al fachiro ma alle mie rimostranze i vigili hanno confermato la situazione, ho fatto notare che nella delibera non c’è scritto che una piazza con postazione sia riservata tutta per un solo artista e visto la statua che fa uno spettacolo muto e a passaggio potrebbe mettersi in mezzo alla piazza senza occupare la postazione e senza violare la delibera, il vigile con uno sguardo sornione mi ha detto aspetta che se ne va e poi suoni e poi se ne è andato. Dunque per esplicita volontà viene violata la delibera votata dall’assemblea comunale, probabilmente su pressione di qualcuno…

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