La nostra proposta di regolamento delle arti di strada a Roma

Pubblicato da Italo il

Questa che segue è la nostra proposta di regolamento delle arti di strada a Roma, frutto di un duro lavoro e impegno da parte di tutti gli/le artiste/i che hanno contribuito alla sua realizzazione.
Si tratta della nostra proposta che dovrà essere valutata da Roma Capitale che nel frattempo sta anche ascoltando il punto di vista di un nutrito gruppo di Comitati Residenti Cittadini Centro Storico che, a giudicare da questo articolo pubblicato sul Corriere della Sera, sembra non siano molto favorevoli alle nostre proposte.


La strada è quindi ancora molto lunga e naturalmente speriamo che sul piatto della bilancia il Comune valuti sia le indiscusse esigenze di rispetto della privacy dei residenti del Centro Storico quanto la necessità che l’arte di strada a Roma continui ad esistere nel miglior modo possibile.

PROPOSTA di REGOLAMENTO delle ARTI di STRADA di ROMA
A cura del CO.R.A.S. Comitato Romano Arte di Strada

  • Nel rispetto dei principi degli articoli 9 e 33 della Costituzione Italiana:
    Art. 9
    La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. …
    Art. 33 comma 1

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

  • Visto l’articolo 12 quater della legge regionale n. 15 del 29 dicembre 2014 Sistema cultura Lazio. Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale:

(Promozione delle libere espressioni artistiche di strada)

1. La Regione promuove l’ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di strada di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite su suolo pubblico.
2. Le attività di libera espressione artistica di strada vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell’esibizione, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento:
a) alle norme relative all’inquinamento acustico e ambientale;
b) alle norme sulla circolazione stradale e pedonale;
c) alle norme sull’esercizio del commercio ambulante;
d) al rispetto dell’accesso agli esercizi commerciali limitrofi e alle proprietà private;
e) al mantenimento della pulizia e alla conservazione dello stato dei luoghi;
f) al mantenimento della distanza di sicurezza dai monumenti e dai luoghi di culto.
3. I comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, approvano o adeguano, qualora già in vigore, favorendo forme di partecipazione e consultazione con le rappresentanze delle artiste e degli artisti di strada, un regolamento per lo svolgimento delle libere espressioni artistiche di strada, garantendo l’utilizzo delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione concede contributi ad amministrazioni pubbliche e ai soggetti giuridici privati operanti nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo finalizzati a sostenere iniziative e attività di formazione, realizzazione di sportelli informativi, valorizzazione, promozione di manifestazioni, sostegno alla creazione, rassegne e festival che promuovono la diffusione delle libere espressioni artistiche di strada, l’incontro e lo scambio tra artiste e artisti.

  • Visto l’articolo 1, comma 3 lettera e) della Legge 22 novembre 2017, n. 175Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia:

3. La Repubblica riconosce altresì:
e) l’apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani.

Sommario

Art. 1 Principi e finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Registro degli/delle artisti/e di strada
Art. 4 Gratuità delle prestazioni
Art. 5 Occupazione di suolo pubblico
Art. 6 Luoghi e modalità di svolgimento delle Arti di Strada
Art. 7 Fasce orarie
Art. 8 Prescrizioni per lo svolgimento delle Arti di Strada
Art. 9 Competenze e sedi
Art. 10 Sanzioni
Art. 11 Periodo di sperimentazione

Allegato A Carta delle Arti di Strada
Allegato B Postazioni aree sensibili e aree interdette
Allegato C Aree consigliate

Art. 1 Principi e finalità

1. Roma Capitale riconosce, tutela e valorizza le libere espressioni artistiche e tutte le forme di arte e di creatività esercitate negli spazi pubblici o aperti al pubblico, considerandole come patrimonio culturale immateriale, capace di favorire: l’incontro creativo tra persone, la ricerca e la sperimentazione di linguaggi, il confronto di esperienze innovative, l’affermazione di nuovi talenti, la rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, l’aggregazione sociale e l’arricchimento culturale della collettività in quanto servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Roma Capitale, nell’ambito delle proprie competenze, dichiara il proprio territorio ospitale verso tutte le libere forme artistiche di strada e favorisce la libertà di espressione in linea con il dettato costituzionale.
3. L’esercizio dell’attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di commercio ambulante.
4. Il presente Regolamento è finalizzato ad individuare le modalità di svolgimento delle attività degli/delle artisti/e di strada al fine di assicurare che le stesse siano compatibili con le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza stradale e dispositivi di circolazione, inquinamento acustico e ambientale.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per “artisti/e di strada” si intendono coloro che, singolarmente o in gruppo, svolgono, gratuitamente o ricevendo una libera offerta, in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche di tipo musicale, teatrale ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla estemporaneità e fruizione immediata.
A fini esemplificativi e non tassativi, sono considerate/i artiste/i di strada:
acrobata, antipodista, attori, ballerini, body artist, breakdancer, burattinai, cantanti, cantastorie, cartomanti, clown, contorsionisti, danzatrici, fachiri, giocolieri, illusionisti, madonnari, maghi, mangiafuoco, marionettisti, mimi, musicisti, performance artist, poeti, raccontastorie, saltimbanchi, scultori di palloncini, scultori di sabbia, spray/face painting artist, statue viventi, stornellatori, suonatori, teatro delle ombre e di figura, teatro Lambe-Lambe, trampolieri, trovatori e zampognari.

Art. 3 Registro degli/delle artisti di strada

1. ll presente Regolamento annulla il precedente Registro delle Arti di Strada.
2. Ai fini di garantire il corretto svolgimento delle Arti di Strada e fornire uno strumento indispensabile alla comunicazione tra gli/le artisti/e e l’amministrazione capitolina, il presente Regolamento istituisce il nuovo Registro degli/delle artisti/e di strada che avrà durata biennale dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per potersi esibire sul territorio di Roma Capitale l’artista ha l’obbligo di iscriversi al Registro degli/delle artisti/e di strada e rinnovare l’iscrizione ogni due anni.
4. L’iscrizione al Registro degli/delle artisti/e di strada prevede la lettura, comprensione e accettazione del presente Regolamento, allegati inclusi.
5. L’iscrizione deve essere effettuata attraverso la compilazione del modulo:

  • di persona all’Ufficio delle Arti di Strada presso il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale, Piazza Campitelli, 7, Roma dal lunedì al venerdì esclusi festivi, dalle ore ……  alle ore ….. ; oppure
  • online, sulla pagina Sportello Unico Attività Culturali, oppure
  • nel periodo di transizione, attraverso compilazione ed invio del modulo in via telematica all’indirizzo PEC …

6. L’iscrizione ha validità immediata.
7. Il Registro degli/delle artisti/e di strada è tenuto dal Responsabile dell’Ufficio delle Arti di Strada, il quale provvederà ad una regolare revisione ogni … mesi, per un aggiornamento costante.

Art.4 Gratuità delle prestazioni

1. Le attività degli/delle artisti/e di strada sono svolte in modo libero, estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione.
2. L’artista di strada può accogliere, mediante passaggio “a cappello”, le libere offerte – reali o virtuali – degli spettatori, durante o alla fine dell’esibizione.
3. L’esibizione artistica può essere correlata a messaggi auto-promozionali relativi all’artista e all’esibizione in atto; non dovrà mai veicolare messaggi di promozione pubblicitaria commerciale per conto terzi.
4. L’artista di strada può mettere a disposizione un prodotto del proprio ingegno come “ricordo” della propria esibizione. Affinché questo non si configuri come attività commerciale, il prodotto deve essere frutto dell’ingegno dell’artista e ad offerta libera.

Art.5 Occupazione di suolo pubblico

1. L’esercizio dell’attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici e di pubblico spettacolo, in quanto esibizioni che avvengono in luoghi all’aperto privi di strutture destinate allo stazionamento e/o al contenimento del pubblico (D.M.19/08/96 articolo 1, comma 1).

Art.6 Luoghi e modalità di svolgimento delle Arti di Strada

1. Le attività degli/delle artisti/e di strada sono consentite sull’intero territorio cittadino, con inclusione delle isole pedonali, dei sottopassi e dei parchi pubblici; con le esclusioni e le limitazioni riportate nell’Allegato B Postazioni aree sensibili e aree interdette.
2. Non è consentito il posizionamento di attività che prevedano emissioni sonore in corrispondenza di finestre di abitazioni poste a mezzanino.
3. Le esibizioni devono avvenire senza disturbare la necessaria quiete di plessi ospedalieri, case di cura, biblioteche, scuole e luoghi di culto.
4. Le attività degli/e artisti/e di strada devono avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, badando che non vengano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e ad abitazioni, e che non risultino ostacolate attività commerciali o servizi.
5. Al fine di garantire la normale circolazione pedonale, le esibizioni che avvengono su marciapiede devono riservare, oltre allo spazio occupato dall’artista, un passaggio libero che garantisca la circolazione dei pedoni, delle famiglie con carrozzina e delle persone sulle sedie a ruote.
6. Le aree sensibili, consigliate e interdette all’esercizio delle arti di strada sono riportate negli Allegato B Postazioni aree sensibili e aree interdette e Allegato C Aree consigliate.

Art.7 Fasce orarie

1. L’esercizio delle Arti di Strada sul territorio di Roma Capitale è consentito nei seguenti orari (ad esclusione delle aree sensibili e interdette dove vigono orari specifici all’interno dell’Allegato B):

dal 1 novembre al 31 marzo (solare)
da domenica a giovedì       dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
venerdì e sabato                 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 21:00

dal 1 aprile al 31 ottobre (legale)
da domenica a giovedì       dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00
venerdì e sabato                 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00

2. Le esibizioni senza emissione sonora e quelle presso le terrazze possono aver luogo anche durante la pausa pranzo, con le specifiche previste dall’Allegato A Carta delle Arti di Strada e le limitazioni previste dall’Allegato B Postazioni aree sensibili e aree interdette.
3. All’interno di Ville, Parchi Pubblici, Stazioni Ferroviarie, Stazioni Pullman, Gallerie e Sottopassaggi pedonali l’attività è consentita con orario legato all’apertura e chiusura degli spazi.
4. Durante le festività tradizionali gli orari per le esibizioni si conformano agli orari delle manifestazioni nei luoghi preposti.

Art.8 Prescrizioni per lo svolgimento delle Arti di Strada

1. Le emissioni sonore delle esibizioni, in relazione al rumore di fondo, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, dovranno rispettare i limiti delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale (per ulteriori specifiche sul suono, vedi Allegato A Carta delle Arti di Strada, paragrafo EMISSIONI SONORE e Allegato B Postazioni aree sensibili e aree interdette, paragrafo DEFINIZIONI).
2. Agli/alle artisti/e che maneggiano l’elemento fuoco, è richiesto di dotarsi di coperta ignifuga ed estintore.
3. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai “madonnari”, è vietato l’utilizzo di prodotti indelebili e prodotti che potrebbero rovinare i selciati.
4. Al termine dell’esibizione, ciascun artista dovrà verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia stata resa scivolosa. Se così non dovesse essere, si deve provvedere subito a far tornare la pavimentazione pulita e sicura.
5. Roma Capitale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o a cose derivanti da comportamenti dell’artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti.
6. L’artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.

Art.7 Turnazione e durata esibizione

Gli/le artisti/e di strada devono essere sempre disponibili alla necessaria turnazione fra loro. Se ci sono più artisti/e a volersi esibire nello stesso luogo, le singole esibizioni possono durare al massimo 60 minuti (escluso montaggio/smontaggio); se l’artista è l’unico/a a volersi esibire, il tempo massimo è di 90 minuti.
Per gruppi di almeno tre artisti e per le esibizioni che prevedono uno o due spettatori alla volta, il tempo massimo di esibizione è di 90 minuti (anche se ci sono altri artisti in coda).
L’artista è tenuto/a ad indicare l’orario d’inizio della propria esibizione (vedi Allegato A Carta delle Arti di Strada, paragrafo ORARIO INIZIO ESIBIZIONE). Alla fine della sua esibizione l’artista, se vuole continuare ad esibirsi, deve cambiare luogo di esibizione, ossia spostarsi a non meno di 50 metri lineari circa da dove ha effettuato l’ultima esibizione, ad esclusione delle aree sensibili ed interdette indicate nell’Allegato B dove sono indicate le specifiche postazioni.
Fanno eccezione i madonnari che possono impiegare anche molte ore a completare la propria opera, e “le terrazze” per le quali il tempo massimo di esibizione previsto è di 20 minuti (escluso montaggio/smontaggio) e si richiede di lasciare sempre una pausa di almeno mezz’ora tra una esibizione e l’altra nella stessa terrazza (vedi Allegato A Carta delle Arti di Strada, paragrafo PRINCIPALI MODALITÀ DI ESIBIZIONI).

I tempi previsti escludono montaggio e smontaggio.

Art. 8 Posizionamento

Gli/le artisti/e di strada sono tenuti sempre a posizionarsi in un luogo tale da non interferire con il pubblico e con l’attività di un altro/a artista.
Qualora l’esibizione preveda emissioni sonore, la distanza minima da osservare tra artisti/e è pari alla distanza necessaria per non disturbare l’ascolto da parte del pubblico dell’altrui esibizione (minimo 50 metri).

Art.9 Competenze e sedi

1. Il presente Regolamento e i suoi Allegati sono visionabili presso il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale, Piazza Campitelli, 7, Roma, e on-line sulla pagina web …
2. Roma Capitale istituisce per le aree sensibili (vedi Allegato B Postazioni aree sensibili e aree interdette) la figura dei Mediatori per le Arti di Strada con il compito di agevolarne lo svolgimento e rendere più efficace la comunicazione tra le parti (vedi Allegato A Carta delle Arti di Strada).
3. Il depliant “Arte di Strada a Roma” è reperibile in forma cartacea in tutta la rete degli infopoint turistici, nel circuito museale di Roma Capitale e nel circuito delle Biblioteche di Roma Capitale.

Art.10 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste da altre specifiche normative, le violazioni
alle disposizioni del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell’articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con l’irrogazione di una sanzione amministrativa fissa di € 50,00.
2. Dopo 3 segnalazioni dei mediatori e della Polizia Locale di Roma Capitale, l’artista viene convocato/a dal Responsabile dell’Ufficio delle Arti di Strada che ne può decidere l’esclusione dal Registro per un periodo di tempo. A tale fine, la Polizia Locale di Roma Capitale comunicherà le violazioni e relative multe al Responsabile del Registro degli/delle artisti/e di strada.
3. Sui verbali delle multe la Polizia Locale di Roma Capitale deve indicare sempre quale articolo e quale comma del Regolamento è stato violato.

Art.11 Periodo di Sperimentazione

1. Il presente regolamento ha un valore sperimentale per un periodo di 18 mesi a partire dalla sua approvazione. Al termine di tale periodo sarà compito del Responsabile dell’Ufficio delle Arti di Strada fornire una relazione dettagliata al Dipartimento delle Attività Culturali che in sede di Commissione Cultura valuterà l’esito del periodo di sperimentazione, coinvolgendo:

  •  Le rappresentanze di artisti/e di strada, come previsto dall’articolo 12 quater, comma 3, della legge regionale n. 15 del 29 dicembre 2014 Sistema cultura Lazio, Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale;
  • I Municipi;
  • I Mediatori;
  • Polizia Locale di Roma Capitale;
  • Le rappresentanze dei comitati di cittadini che ne facciano richiesta.

2. Qualsiasi modifica o integrazione prevederà un tempo di sperimentazione specifico.

Allegato A Carta delle Arti di Strada

  • La Carta delle Arti di Strada serve a specificare meglio definizioni, modalità e buone pratiche in un linguaggio diretto e informale.
  • Si rivolge ad artisti/e, ai residenti, al pubblico e alle autorità.
  • Ha lo scopo di agevolare lo svolgimento delle Arti di Strada all’interno di regole condivise di buon senso e di rispetto della convivenza civile.

DEFINIZIONI

Arte di Strada:
Al fine di non generare nessun tipo di equivoco si specifica che: per Arte di Strada si intende qualsiasi forma d’arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e/o retribuzione e che accetti come unica eventuale forma di contributo economico quella spontanea del pubblico (pratica del “cappello”).

Spettacolo di Strada:

L’Arte di Strada è diversa dallo Spettacolo di Strada. Quest’ultimo consiste in tutte le forme performative organizzate che si svolgono nel contesto degli spazi aperti pubblici in cui sussista, tra artista ed ente organizzatore, un accordo definito che obblighi entrambe le parti a precisi adempimenti contrattuali. Lo Spettacolo di Strada non rientra nell’ambito di applicazione del presente Regolamento.

PRINCIPALI MODALITÀ DI ESIBIZIONE

Esibizioni a Cerchio:

prevedono un inizio ed una fine e avvengono davanti ad un cerchio o ad un semicerchio di pubblico; di solito la loro durata varia dai 10 ai 30 minuti. Possono far parte di questa categoria, per esempio, clown e giocolieri.

Esibizioni a Passaggio:

il pubblico tende a fermarsi, guardare e ascoltare per alcuni minuti e poi prosegue la sua camminata. È il caso, per esempio, di tanti musicisti, statue viventi e madonnari.

Artisti/e Itineranti:

gli/le artisti/e camminano, fanno brevi soste e poi ripartono; l’esibizione avviene quindi anche in movimento. Possono far parte di questa categoria, per esempio, le bande di strada e gli zampognari.

Terrazze:

si intendono le zone dei tavolini davanti ai ristoranti/locali che affacciano sulle piazze; qui si esibiscono, per esempio, gli stornellatori.

Esibizione per 1 o 2 spettatori alla volta:

l’esibizione è raccolta e intima; è il caso, per esempio, dei teatri Lambe-Lambe.

TURNAZIONE

Le Arti di Strada sono praticate da artisti/e dilettanti e professionisti/e, residenti e non, giovani e meno giovani; tutti/e hanno pari opportunità e dignità per la strada. Non esistono i “proprietari” delle postazioni o i “gestori” delle piazze.

Orario inizio esibizione

Ogni artista può decidere come indicare l’orario d’inizio della propria esibizione. Può utilizzare per esempio una lavagnetta, un foglio o un disco orario. L’importante è che sia ben visibile e leggibile. La mancata esposizione dell’orario d’inizio dell’esibizione costituisce infrazione del presente Regolamento.
Si ricorda che – come da art. 8 Prescrizioni per lo svolgimento delle Arti di Strada, comma 7 – Turnazione e durata esibizione – del presente Regolamento “Gli/le artisti/e di strada devono essere sempre disponibili alla necessaria turnazione fra loro. Se ci sono più artisti/e a volersi esibire nello stesso luogo, le singole esibizioni possono durare al massimo 60 minuti; se l’artista è l’unico/a a volersi esibire, il tempo massimo è di 90 minuti. Per gruppi di almeno tre artisti e per le esibizioni che prevedono uno o due spettatori alla volta, il tempo massimo di esibizione è di 90 minuti (anche se ci sono altri artisti in coda). I tempi previsti escludono montaggio e smontaggio. L’artista è tenuto/a ad indicare l’orario d’inizio della propria esibizione (vedi Allegato A Carta delle Arti di Strada, paragrafo ORARIO INIZIO ESIBIZIONE). Alla fine della sua esibizione l’artista, se vuole continuare ad esibirsi, deve cambiare luogo di esibizione, ossia spostarsi a non meno di 50 metri lineari circa da dove ha effettuato l’ultima esibizione (con l’esclusione delle aree sensibili ed interdette come da Allegato B dove sono indicate le specifiche postazioni).”

Per chi fa le Terrazze:

il pubblico seduto ai tavolini non ha scelto di vedere la tua esibizione; ricorda quindi di non essere mai invadente, di indicare l’orario di inizio della tua esibizione, di far durare la tua esibizione al massimo 20 minuti (escluso montaggio e smontaggio) e di lasciare sempre una pausa di almeno mezz’ora tra un’esibizione e l’altra nella stessa terrazza.

Agli/alle artisti/e

Quando arrivi in un luogo dove vorresti esibirti guarda subito se ci sono altri/e artisti/e presenti e parla con loro.
In caso positivo, se ci sono più artisti/e a volersi esibire nella stessa postazione decidi insieme a loro l’ordine, valutando l’orario d’arrivo, la tipologia di esibizione e le caratteristiche del luogo. Il dialogo cordiale e la collaborazione sono fondamentali nella comunità di Arte di Strada.

POSIZIONAMENTO

Ovunque tu decida di esibirti, fai sempre attenzione che le persone abbiano lo spazio necessario per passare. Ci deve essere sempre spazio per passare oltre a quello occupato da te, dai tuoi strumenti e dal pubblico che si è fermato ad ascoltarti o guardarti, anche nei momenti di punta. Se ti accorgi che il tuo pubblico sta bloccando un ingresso o la visione di un monumento/belvedere o ostacolando qualsiasi altra legittima attività urbana, fermati il prima possibile e fai in modo di liberare il passaggio.
Non posizionarti mai dove potresti disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento dell’altrui esibizione.
Roma è una città d’arte e per questo non ti posizionare mai troppo vicino ai monumenti (statue, fontane, chiese, ecc.) che i visitatori hanno diritto di ammirare. Rispetta la distanza minima di 4 metri.
Non lasciare mai incustodita la tua attrezzatura soprattutto se utilizzi materiali potenzialmente pericolosi, per esempio solventi.

EMISSIONI SONORE

La causa principale del malcontento sulle Arti di Strada è il volume delle emissioni sonore. Molti luoghi di esibizione degli/delle artisti/e di strada sono circondati da appartamenti, negozi, uffici e hotel: assicurati sempre che il tuo volume non disturbi.
Di norma, mantieni il volume appena al di sopra del livello del rumore di fondo della strada e controlla che non sia distorto. Un suono distorto può dare molto fastidio e rovinare la tua esibizione. Mantieni le basi musicali discrete e disattivale quando non ti esibisci.
Non ripetere sempre la stessa musica nel medesimo luogo. I concerti con contenuto vario sono molto più apprezzati. Se hai poco repertorio scegli di spostarti più frequentemente.
Alcuni suoni hanno un grande impatto sulle persone. Se il tuo spettacolo prevede per esempio bassi potenti, suoni percussivi, strumenti a fiato, fai molta attenzione al volume e limita il tempo della tua esibizione.
Ricorda che l’Allegato B Postazioni aree sensibili e aree interdette elenca le postazioni dove il genere di spettacolo descritto qui sopra non si può fare o si può fare solo negli orari indicati (sono le Piazze Raccolte dove il tuo impatto sonoro sarebbe disturbante).

Mediatori per le arti di strada nelle aree sensibili

I mediatori sono figure istituite dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale.
Sono formati e dipendono dall’Ufficio delle Arti di Strada.
Sono unità di strada organizzate dal Responsabile dell’Ufficio della Arti di Strada.
Prestano servizio nelle aree sensibili.
Sono identificabili attraverso pettorina e tesserino dotati dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale.

I loro compiti sono:

  • controllare che il presente Regolamento sia effettivamente compreso e rispettato da tutte le parti;
  • rilevare eventuali criticità nell’attuazione del presente Regolamento da riferire all’Ufficio delle Arti di Strada affinché la Commissione Cultura di Roma Capitale possa tenerne conto in sede di valutazione del periodo di sperimentazione;
  • promuovere la valorizzazione dell’arte di strada;
  • coadiuvare lo svolgimento dell’arte di strada nel suo contributo di valorizzazione culturale ed artistica del territorio;
  • mediare tra le parti al fine di risolvere bonariamente eventuali contenziosi;
  • richiedere l’intervento delle autorità, laddove la mediazione risulti problematica.

Risoluzione dei problemi

Consigli per coloro che si rapportano con gli/le artisti/e di strada

La comunicazione rispettosa tra le parti è importante per risolvere eventuali problemi relativi all’Arte di Strada.
A meno che non vi sia un rischio imminente per lo/a stesso/a artista o per altre persone, bisognerebbe cercare di non interrompere bruscamente gli/le artisti/e durante l’esibizione, ma attendere una pausa in cui potersi parlare. Si darebbe così la cortese opportunità agli/alle artisti/e di modificare la loro esibizione in modo da seguire correttamente il Regolamento delle Arti di Strada di Roma.
L’intervento delle autorità dovrebbe essere richiesto solo dopo aver adottato le seguenti misure:

  1. Non aspettare di arrivare al limite di tolleranza! Se un artista o un gruppo sta causando un problema, di solito può essere risolto rapidamente e amichevolmente, semplicemente parlando. Presentarsi e spiegare i problemi che l’esibizione sta creando è la strategia più efficace. È importante chiedere all’artista se conosce il Regolamento delle Arti di Strada di Roma e, se così non fosse, invitarlo a leggerlo subito sulla pagina web del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale.
  2. Richiedere l’intervento dei Mediatori chiamando l’Ufficio delle Arti di Strada al numero …

Le autorità sono tenute a:

  • avere una conoscenza puntuale del Regolamento;
  • indicare gli articoli e i commi oggetto della violazione sui verbali delle multe;
  • comunicare le sanzioni effettuate all’Ufficio del Registro degli/delle artisti/e di strada;
  • contattare l’Ufficio delle Arti di Strada durante il periodo di sperimentazione, qualora sorgessero dubbi o criticità.

ULTIMI CONSIGLI AGLI/ALLE ARTISTI/E

Ricorda che se adotti comportamenti non rispettosi verso la città, i suoi abitanti e visitatori, e verso altri/e artisti/e, stai danneggiando tutta la comunità di Artisti/e di Strada di Roma, quindi anche te stesso/a.
Quando vai ad esibirti, porta sempre con te una copia cartacea del Regolamento delle Arti di Strada di Roma. Potrebbe essere utile a te o a qualcun altro/a!
Buona Strada!

ALLEGATO B POSTAZIONI AREE SENSIBILI E AREE INTERDETTE

Premesso che, nell’ottemperanza di questo regolamento, l’Arte di Strada è libera su tutto il territorio di Roma Capitale, al fine di agevolare e valorizzare l’attività delle Arti di Strada “a cerchio” (vedi Allegato A Carta delle Arti di Strada, paragrafo PRINCIPALI MODALITÀ DI ESIBIZIONE), si individuano postazioni per spettacoli “a cerchio” nelle aree sensibili e si danno indicazioni specifiche rispetto alle caratteristiche delle postazioni stesse e dei luoghi che le accolgono.
Le altre forme di spettacolo (vedi Allegato A Carta delle Arti di Strada) possono esprimersi al di fuori di tali postazioni, nel rispetto di tutti gli articoli di questo regolamento; non possono farlo nelle aree interdette.
Per quanto riguarda il Centro Storico (area evidenziata sulla cartina comprendente la Roma dei Rioni storici) le aree, al di fuori delle piazze dove sono collocate le postazioni, sono da considerarsi TUTTE come Piazze Raccolte, infatti di questa definizione seguono le disposizioni previste da questo regolamento. Fatta eccezione per i Parchi.

DEFINIZIONI

Area sensibile:

È un luogo in cui nel corso del tempo sono state riscontrate criticità che questo regolamento cerca di risolvere nel tentativo di conciliare le istanze delle parti e di trovare soluzioni positive.

Area interdetta:

È un luogo in cui l’Arte di Strada non è permessa, per comprovate motivazioni, come da Tabella.

Esibizioni senza emissioni sonore:

Sono esibizioni che non prevedono l’uso di amplificazione e di strumenti musicali. L’artista può parlare con il pubblico senza amplificare la sua voce. Questo tipo di esibizioni è sempre consentita anche nelle aree sensibili all’interno dell’orario generale.

Esibizioni con emissioni sonore:

Sono esibizioni con amplificazione e/o strumenti a fiato e/o percussioni.

Piazza Raccolta:

Per loro natura possono ospitare solo esibizioni con volume basso. Sono consentiti piccoli amplificatori. Non sono consentite esibizioni con bassi potenti, suoni percussivi molto forti e strumenti a fiato suonati ad alto volume.

Terrazze:

Si intendono le zone dove sono posizionati tavoli e tavolini davanti ai ristoranti/locali che affacciano sulle piazze. Qui si esibiscono, ad esempio, gli stornellatori.

ORARIO GENERALE

dal 1 novembre al 31 marzo (solare)
da domenica a giovedì       dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
venerdì e sabato                 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 21:00

dal 1 aprile al 31 ottobre (legale)
da domenica a giovedì       dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00
venerdì e sabato                 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00

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