PROPOSTA DI NUOVA DELIBERA PER L’ARTE DI STRADA A ROMA
L’assemblea degli artisti di strada di Roma ha lavorato per più di 3 anni per redigere una nuova bozza di delibera per l’arte di strada a Roma che superi quella attualmente in vigore.
A seguire si riportano i punti salienti della proposta presentata al Comune. Tra pochi giorni siamo stati convocati in riunione con la Commissione Cultura che deve verificarla e dargli seguito, oppure modificarla. C’è da tenere conto che anche le associazioni dei residenti del Centro Storico hanno presentato una loro proposta di delibera. Non sappiamo i suoi contenuti ma presupponiamo che siano ancora più restrittivi di quelli attuali.
E’ quindi importante che tutt3 si esprimano con suggerimenti, anche critici, sulla proposta con cui ci presentiamo al Comune, in modo di esprimere una qualità.
Vi preghiamo quindi di mettere nei commenti sui gruppi Facebook su cui è stata pubblicata la proposta la vostra opinione, entro e non oltre la sera del 4 Ottobre.
SINTESI BOZZA DI PROPOSTA
L’arte di strada non può essere vista solo come un problema di ordine pubblico ma è invece importante valorizzarla come patrimonio immateriale di tutt3.
L’arte di strada è quindi una libera espressione artistica che in sé possiede già gli elementi di bellezza ed è un diritto stabilito anche dalla Costituzione.
Le necessità di regolamentarla nascono principalmente nei grandi territori urbani e nei suoi centri storici mentre nelle periferie le criticità sono minime.
Nella fattispecie il centro storico di Roma, per la presenza di siti monumentali protetti dall’UNESCO e per i suoi aspetti urbanistici ed architettonici, comporta alcune criticità di relazione con alcuni residenti ed altre attività stanziali che si sentono in qualche modo “proprietarie” di quel territorio.
In grandi metropoli mondiali, come ad esempio Londra, le stesse criticità sono state superate in modo positivo.
Prima di vedere come potrebbe essere una regolamentazione per cosi dire “perfetta” pensiamo che il primo lavoro da fare sia nel porre le basi di un “codice etico” degli artisti di strada a Roma e vedere come poterlo applicare. Nel codice di autoregolamentazione degli artisti di strada a Londra queste domande sono state poste in collaborazione con le organizzazioni degli artisti di strada locali, mettendo in evidenza le problematiche a cui un artista può trovarsi e come affrontarle senza che sia necessario l’intervento sanzionatorio. In alcuni luoghi sono state messi in campo volontari che svolgono un lavoro di “indirizzo” verso gli artisti che si approcciano alla strada, dando loro consigli su dove e come mettersi, in base anche alla tipicità della loro proposta artistica. Per quanto riguarda la questione dei volumi sonori, oltre a ribadire che portare in strada, specialmente nel centro storico, grandi strumenti di amplificazione è deleterio e può comportare problemi successivi per tutt3, la base su cui muoversi è quella del “rumore di fondo”, ovvero il volume dell’artista si deve mettere leggermente sopra quello di fondo.
Per tutto ciò proponiamo:
– Una pagina dell’Assessorato culturale dedicata all’Arte di Strada;
– Tutti gli infopoint turistici del Centro Storico, il circuito delle biblioteche, dei musei, ecc. devono avere dei depliant che spiegano brevemente cosa sia l’Arte di Strada, con una cartina del Centro Storico con evidenziate le postazioni per gli spettacoli a cerchio e altri dettagli, sicuramente per mancanza di spazio dei link che rimandano alla pagina in cui si trovano: il regolamento, il codice etico e anche per esempio un breve video in cui gli stessi artisti spiegano agli altri artisti il regolamento in un linguaggio semplice e magari pure divertente.
La nuova delibera dovrebbe avere un periodo di sperimentazione di un anno, dopodiché valutare come ha funzionato ed eventualmente fare le giuste modifiche.
BOZZA Delibera Arte di Strada Roma
Sommario:
Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Gratuità delle prestazioni)
Art. 4 (Occupazione di suolo pubblico)
Art. 5 (Luoghi e modalità di svolgimento dell’attività degli/delle artisti/e di strada) Art. 6 (Prescrizioni per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada)
Art. 7 (Competenze e sedi)
Allegato A (Centro Storico. Questo è il lavoro più difficile e da fare assolutamente con esperti, cioè con il coinvolgimento degli artist* di strada. Si tratta di sapere cos’è l’arte di strada e ragionare sullo spazio urbano per tracciare su una cartina delle postazioni per gli spettacoli “a cerchio”; rispetto alle postazioni ad oggi indicate non risultano venir fuori da alcun ragionamento sulla valorizzazione delle arti e del tessuto urbano, infatti non sono ne conosciute, ne rispettate.)
Allegato B (Codice Etico)
Allegato C (aree interdette e aree consigliate dai Municipi)
- Art.1 (Principi e finalità)
- Il Comune di Roma riconosce, tutela e valorizza le libere espressioni artistiche e tutte le forme di arte e di creatività esercitate negli spazi pubblici o aperti al pubblico, considerandole come patrimonio culturale immateriale, capace di favorire: l’incontro creativo tra persone, la ricerca e la sperimentazione di linguaggi, il confronto di esperienze innovative, l’affermazione di nuovi talenti, la rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, l’aggregazione sociale e l’arricchimento culturale della collettività in quanto servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica.
- Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Roma, nell’ambito delle proprie competenze, dichiara il proprio territorio ospitale verso tutte le libere forme artistiche di strada e favorisce la libertà di espressione in linea con il dettato costituzionale.
- L’esercizio dell’attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di commercio ambulante e non è soggetta a nessuna autorizzazione preventiva se avviene nel rispetto del presente Regolamento.
- Il presente regolamento è finalizzato ad individuare le modalità di svolgimento delle attività degli/delle artisti/e di strada al fine di assicurare che le stesse siano compatibili con le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza stradale e dispositivi di circolazione, inquinamento acustico e ambientale.
- Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per “artiste e artisti di strada” si intendono coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo una libera offerta, in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla “fruizione immediata”.
A fini esemplificativi e non tassativi, sono considerate artiste e artisti di strada: giocolieri, mimi, danzatrici, burattinai, marionettiste, il teatro delle ombre, saltimbanchi, madonnari, graffitari, maghi, cantanti, suonatrici, scultori di palloncini, body artist, breakdancer, trampolieri, statue viventi, fachiri, mangiafuoco, poeti, caricaturisti, zampognari, raccontastorie, ecc.
- Art. 3 (Gratuità delle prestazioni)
- Le attività degli artisti e delle artiste di strada sono svolte in modo libero, estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione.
- L’artista di strada può accogliere, mediante passaggio “a cappello”, le libere offerte degli spettatori, durante o alla fine dell’esibizione.
- L’esibizione artistica non dovrà essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.
- Art. 4 (Occupazione di suolo pubblico)
1. L’esercizio dell’attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- Art. 5 (Luoghi e modalità di svolgimento dell’attività degli artisti di strada)
- Le attività degli artisti e artiste di strada sono consentite sull’intero territorio cittadino, con inclusione delle isole pedonali, dei sottopassi e dei parchi pubblici; con le esclusioni e le limitazioni riportate nell’Allegato C.
- Per l’esibizione in luoghi privati aperti al pubblico, l’artista di strada provvede ad acquisire l’autorizzazione del proprietario dell’area.
- L’esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito sui sagrati dei luoghi di culto (a meno che non ci sia un preventivo accordo con il parroco) e ad una distanza minore di 5 m da monumenti di interesse storico.
- Non è consentito il posizionamento di attività che prevedano emissioni sonore in corrispondenza di finestre di abitazioni poste a mezzanino.
- Le esibizioni devono avvenire senza disturbare la necessaria quiete di plessi ospedalieri, case di cura, biblioteche e scuole.
- Le attività degli e delle artiste di strada devono avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, badando che non vengano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e ad abitazioni, e che non risultino ostacolate altre attività commerciali o servizi.
- Al fine di garantire la normale circolazione pedonale, le esibizioni potranno avvenire solo su marciapiede di ampiezza tale da riservare, oltre allo spazio occupato dall’artista, un passaggio libero di almeno 2 metri.
- All’interno di Ville, Parchi Pubblici, Stazioni Ferroviarie, Stazioni Pullman, Gallerie e Sottopassaggi pedonali l’attività è consentita con orario legato alla apertura e chiusura degli spazi.
- Le aree ove non è consentito l’esercizio dell’arte di strada e le aree consigliate sono riportate in apposito elenco (Allegato C).
- Art. 6 (Prescrizioni per lo svolgimento delle attività degli artisti e delle artiste di strada)
- Turnazione:
Gli artisti e le artiste di strada devono essere sempre disponibili alla necessaria turnazione fra loro.
Se ci sono più artisti/e a volersi esibire nella stessa postazione, le singole esibizioni non possono durare più di 60 minuti (fanno eccezione i madonnari che possono impiegare anche molte ore a completare la propria opera)
Se la postazione si trova vicino ad abitazioni, tra un’ esibizione con emissione sonora e un’altra con emissione sonora, deve trascorrere una pausa di almeno 60 minuti.
L’artista può cambiare postazione, ossia spostarsi a non meno di 50 mt lineari da dove ha effettuato l’ultima esibizione.
- Posizionamento: Gli artisti e le artiste di strada sono tenuti sempre a posizionarsi in un luogo tale da non interferire con il pubblico e con l’attività di un altro artista.
Qualora l’esibizione preveda recitazione o emissione di musica, la distanza minima da osservare tra artisti è pari ad almeno 25 metri. (la cosa più sensata sarebbe: è pari alla distanza necessaria per non disturbare lo spazio e l’ascolto dell’esibizione.)
Per gli approfondimenti di tali aspetti si rimanda alla Carta Etica e Pratica. (Allegato B)
- Le emissioni sonore delle esibizioni, in relazione al rumore di fondo, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, dovranno rispettare i limiti delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale. (????Roma non ha un piano di Zonizzazione acustica come Napoli quindi ciò che si scrive su tale regolamento purtroppo non può avere riferimenti oggettivi. L’unico parametro oggettivo che si trova su queste cose sono i parametri degli eventi dal vivo, i concerti, e ovviamente noi ci rientriamo benissimo! Anche per questo è importantissima la Carta Etica e Pratica. Spiegarci pragmaticamente tra noi la questione è l’unica cosa che possiamo fare. Un “Famose a capì!”)
- Agli/alle artisti/e che maneggiano l’elemento fuoco, è richiesto di dotarsi di coperta ignifuga ed estintore (segnalare il tipo). (su questo punto sarebbe bello poter indicare un link con tutti i consigli di un esperto fuochista)
- Al termine dell’esibizione, ciascun artista dovrà verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia stata resa scivolosa. Se così non dovesse essere, deve provvedere subito a far tornare la pavimentazione pulita e sicura.
- L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o a cose derivanti da comportamenti dell’artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti.
- Art.7 (Competenze e sedi)
- Il presente regolamento è visionabile telematicamente sulle pagine web dell’amministrazione comunale al link Il depliant “Carta dell’ Arte di Strada” è reperibile in forma cartacea in tutta la rete degli info point turistici, negli sportelli InformaGiovani e nella rete diffusa di sostegno e valorizzazione dell’Arte di Strada.
- Il Comune indica una persona competente responsabile della materia per la propria amministrazione, al fine di agevolare il lavoro di tutela, promozione e valorizzazione dell’ Arte di Strada, in stretta collaborazione con l’Osservatorio Regionale delle Arti di Strada.(che sarà attivo quando sarà approvata la P.d.L Regionale “Tutela e Valorizzazione delle libere espressioni artistiche”. Finche non c’è l’Osservatorio potrebbe essere L’Assemblea delle Arti di Strada)
- mediatore (tutto da capire)
Appunti sulla bozza di delibera:
– Prima della votazione del regolamento la commissione, come è stato nel 2000, chiederà ai Municipi, la lista delle aree eventualmente interdette e le aree consigliate, chiedendo di motivare le loro indicazioni e gli eventuali periodi di interdizione;
-le aree CONSIGLIATE per l’arte di strada, ossia aree dove ci sono degli elementi che potrebbero valorizzare l’incontro tra Arte di Strada e cittadinanza.
Questi elementi sono:
-spazio pubblico pedonale già frequentato dalla cittadinanza;
-eventuali elementi architettonici che potrebbero aiutare la resa scenica e la comodità del pubblico: per esempio anfiteatri di pietra o di cemento o naturali, panchine, scalinate…;
-presenza di fontanelle;
-Aree verdi, giardini, parchi
In assenza di segnalazioni di aree da parte dei Municipi, l’Arte di Strada è da ritenersi libera in tutto il territorio municipale nel rispetto di questo Regolamento.
9. Per la particolare area del Centro Storico si rimanda all’ALLEGATO A. L’allegato A dovrebbe essere quello in cui ci sono:
-gli orari solo per il centro (specifica parchi)
-le postazioni per gli spettacoli “a cerchio”
-gli info-point dove sarà possibile ricevere la “Carta dell’Arte di Strada”, ossia un depliant che riporta il link al regolamento e alla carta etica, la cartina delle postazioni a cerchio del centro storico
Questi info point potranno essere ispirati alle pratiche dei musei diffusi. Ossia potrebbero essere non solo gli info-point classici, ma anche esercizi e strutture che compongono una rete per la valorizzazione dell’arte di strada.
Potrebbero essere:
-info point turistici;
-gli informa-giovani;
-le biblioteche;
-istituzioni culturali (ufficio dell’assessorato cultura, quello dove ora si va a iscriversi al registro fuffa!), il Buon Pastore, il Museo delle Tradizioni popolari.
-esercizi commerciali che sostengono l’Arte di Strada, tipo il Cantiere, il Forno….
Da capire:
La figura del MEDIATORE/FACILITATORE Servizio Civile
Commissione Tecnica —Ci saranno gli e le artiste di strada????
Allegato B (Centro Storico)
- Art. 6 (Fasce orarie per esibizioni con emissioni sonore)
(gli orari dovremmo prevederli solo per l’aria del centro storico, quindi dovranno stare nell’allegato A)
1. L’esercizio dell’arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale è consentito nei seguenti orari, salvo particolari date di feste tradizionali della comunità(periodo natalizio, Natale di Roma, martedì e giovedì grasso…):
dall’1 ottobre al 31 marzo: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dalle ore 15.00 alle ore 21.00
dall’1 aprile al 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dalle ore 15.00 alle ore 23.00
dall’1 giugno al 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dalle ore 16.00 alle ore 24.00
Tali orari sono da ritenersi validi per tutte le forme di Arte di Strada, tranne per coloro che si esibiscono nelle “terrazze” dei ristoranti (gli stornellatori per esempio) che per loro natura avvengono anche nell’ora di pranzo.
IDEA:
VIDEO: Il regolamento spiegato dagli artisti agli artisti in maniera informale. Sarebbe uno spasso farlo in romano
Grazie dell’attenzione,
– Arte di Strada Roma
– La Strada Libera Tutti
– FNAS (Federazione Nazionale Arti in Strada)
Codice degli artisti di strada a Londra
Codice-degli-artisti-di-strada-di-Londra